Art. 38.
(Regolamenti di attuazione).

      1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, da esercitare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, l'adozione di appositi regolamenti di attuazione della presente legge nelle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.
      2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri interessati, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti.
      3. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo, sono abrogati gli atti normativi che disciplinano le relative materie.
      4. I regolamenti di cui al presente articolo sono pubblicati in apposito supplemento alla Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37 e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di professioni intellettuali.

 

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